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L. R. Toscana 12/12/2012, n. 75

Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione delle commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo.
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[Premessa]



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Preambolo


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Visto l’articolo 11 della legge 25 ottobre 1977, n. 881 (Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966).

Visto l’articolo 4, comma 1, della legge 9 dicem

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Art. 1 - Commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo

1. Al fine di contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di sfratto, i comuni, nell’ambito dei livelli ottimali di esercizio (LODE) di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 77

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Art. 2 - Composizione e funzionamento delle commissioni

1. La conferenza dei sindaci dei comuni associati nei LODE disciplina il funzionamento delle commissioni, individua il presidente e la relativa composizione. Fanno parte delle commissioni rappresentanti d

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Art. 3 - Flussi informativi sul disagio abitativo

1. Al fine di consentire la puntuale conoscenza dei dati inerenti il patrimonio ERP, e al fine di implemen­tare l’Osservatorio sociale regionale, istituito ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), i soggetti gestori del patrimonio ERP afferente ai LODE trasmettono all’Osservatorio medesimo i dati e le informazioni sul disagio abitativo, come base indispensabile di analisi per la relazione annuale di cui al comma 2.

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Art. 4 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regio­nale sull’attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in merito alla riduzione del disagio abitativo.

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Art. 5 - Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione.

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