FAST FIND : FL6719

Flash news del
22/11/2021

Sanatoria edilizia e compatibilità paesaggistica, estinzione dei reati

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di compatibilità paesaggistica, fornendo chiarimenti sugli effetti della sanatoria edilizia sull'illecito paesaggistico.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente, essendo stato assolto dal reato urbanistico di cui all’art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b) per intervenuta sanatoria edilizia, chiedeva l’applicazione del c.d. condono ambientale ai sensi del comma 1-ter dell’art. 181 del D. Leg.vo 42/2004 e l’estinzione del reato paesaggistico. In particolare, le opere realizzate e sanate consistevano nel livellamento del fondo di terreno, creazione di terrazzamenti e piazzali con pavimentazioni in cemento e relative rampe di scale per l’accesso, una tettoia in struttura in lamiera zincata e un casotto prefabbricato, recinzione del fondo con muretti in pietra e cemento.
Il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire in sanatoria e la Regione Sicilia aveva ritenuto applicabile alle opere la sanzione della pena pecuniaria e non quella dell’ordine di demolizione, in quanto le stesse “arrecavano lieve pregiudizio al paesaggio vincolato”.

C. Cass. pen. 29/10/2021, n. 39164 ha escluso l'estinzione del reato paesaggistico sulla base dei seguenti principi giurisprudenziali in materia.

NOZIONE DI SUPERFICI UTILI - Innanzitutto è stato ricordato che l'istituto della “compatibilità paesaggistica” previsto dall’art. 181, D. Leg.vo 42/2004, comma 1-ter, non può trovare attuazione nel caso di lavori non autorizzati che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, o che non siano configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria a norma dell'art. 3, D.P.R. 380/2001. Sul punto la Corte ha precisato che la nozione di superfici utili e di volumetria ai fini paesaggistici deve essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio (sul tema vedi anche la Nota: Nozione di volumetria e superficie utile ai fini paesaggistici).

ESTINZIONE DEL REATO E COMPETENZA REGIONALE - Ciò posto, la disciplina dell'istituto non può essere rimodulata dalle leggi regionali. Le disposizioni introdotte da leggi regionali, anche se approvate da Regioni a statuto speciale, devono infatti rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (C. Cass. pen. 12/10/2018, n. 46500). Secondo l’orientamento della Corte costituzionale inoltre, il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito non solo adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto, ma, altresì, introdurre limiti o condizioni, in qualsiasi forma, senza che ciò sia giustificato da più stringenti ragioni di tutela, le quali possono se del caso trovare riconoscimento anche negli strumenti urbanistici regionali o comunali, tanto più, poi, se dette limitazioni trovino giustificazione in mere esigenze urbanistiche (Corte Cost. 21/04/2021, n. 74).
In sostanza, il potere di incidere sulla sanzionabilità penale spetta al solo legislatore statale, cui va riconosciuta discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità. Inoltre, il rilascio del provvedimento di “compatibilità paesaggistica” non determina per ciò stesso l'operatività della causa di non applicazione della disposizione penalmente sanzionata di cui all'art. 181, comma 1, D. Leg.vo 42/2004, in quanto è comunque riservato al giudice il compito di verificare se sussistono i presupposti di fatto e di diritto dell'istituto estintivo ai sensi della normativa statale (C. Cass. pen. 06/04/2016, n. 13730).

CONCLUSIONI - In applicazione di tali principi la Corte ha escluso nel caso di specie l’operatività dell’istituto della compatibilità paesaggistica in quanto i lavori per i quali era intervenuto il permesso di costruire in sanatoria avevano determinato la creazione di superfici utili e volumi secondo i criteri sopraesposti e non erano neanche qualificabili come manutenzione ordinaria o straordinaria a norma dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001. Nè, per quanto evidenziato, poteva rilevare il rilascio del parere favorevole della Sovrintendenza dei beni culturali e della Regione Sicilia.

Dalla redazione