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Regolam. R. Lombardia 22/12/2020, n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 19/05/2021, n. 7
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TITOLO I - NORME GENERALI
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Art. 1 - (Ambito di applicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), di seguito denominata «Legge», specifica, riguardo all’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST), all’Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (AREST), all’Accordo di Programma di interesse regionale (AdP) e all’Accordo Locale Semplificato (ALS):

a) eventuali contenuti, ulteriori a quelli previsti dalla «Legge», degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale di cui al presente articolo;

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Art. 2 - (Indirizzi per la predisposizione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale e adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza ed evidenza pubblica)

1. Gli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale di cui all’articolo 1 sono predisposti e attuati secondo i seguenti indirizzi, declinati nel Programma regionale di sviluppo (PRS) e specificati annualmente nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 1, comma 1, della «Legge» e all’articolo 9 bis, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione):

a) governance, intesa quale modalità di coinvolgimento dei soggetti di cui all’articolo 1 della «Legge» per attuare gli obiettivi e le priorità individuati negli strumenti di programmazione regionale, per favorire la condivisione delle scelte con gli enti territoriali e per garantire condizioni di maggiore efficacia ad azioni di sviluppo connotate da forte specificità territoriale;

b) territorializzazione della programmazione regionale, intesa quale volontà di accrescere la partecipazione delle realtà locali alla programmazione regionale, offrendo una lettura territoriale delle politiche regionali declinate nel PRS, nel DEFR e negli altri piani e programmi regionali di settore;

c) partenariato territoriale, inteso quale strumento primario con il quale la Regione, a partire dai propri obiettivi programmatici, avvia un confronto tra enti e soggetti di un determinato territorio, finalizzato a individuare in modo condiviso le priorità strategiche e le conseguenti progettualità;

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Art. 3 - (Valutazione sulla sussistenza dell’interesse regionale di cui all’articolo 3 della «Legge»)

1. La Regione, sulla base dei criteri e degli indicatori individuati ai sensi dell’articolo 3 della «Legge», effettua la valutazione, sotto il profilo dell’interesse regionale, delle proposte progettuali pervenute dai soggetti individuati all’articolo 1, comma 1, della «Legge» ai fini della promozione o adesione regionale agli accordi di cui articolo 1 del presente regolamento, nelle seguenti fasi:

a) per l’AQST: in fase di individuazione delle priorità e di definizione del programma degli interventi con il partenariato ter

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TITOLO II - ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
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Art. 4 - (Partenariato territoriale per la definizione degli AQST)

1. Il partenariato territoriale costituisce l’insieme dei soggetti, di cui all’articolo 1, comma 1, della «Legge», consultati dalla Regione, ai s

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Art. 5 - (Organismi a supporto della promozione e attuazione dell’AQST)

1. Gli organismi a supporto della promozione e attuazione dell’AQST sono:

a) il comitato per

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Art. 6 - (Compiti della segreteria tecnica)

1. La segreteria tecnica è composta da dirigenti o funzionari degli enti rappresentati all’interno di ciascuno degli organismi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), eventualmente assistiti anche da collaboratori esterni, ed è presieduta dal dirigente regionale competente, che, in base ai nominativi indicati dal comitato per l’accordo o dal collegio di vigilanza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, la costituisce e ne coordina i lavori.

2. A seguito della promozione dell’AQST, la segreteria tecnica svolge, in particolare, le seguenti attività a supp

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Art. 7 - (Comitato per l’accordo di cui all’articolo 5 della «Legge»)

1. Il comitato per l’accordo, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), è composto dalla Regione e dai soggetti del partenariato territoriale, di cui all’articolo 4, interessati alla sottoscrizione dell’accordo ed è costituito e presieduto dal Presidente del

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Art. 8 - (Collegio di vigilanza)

1. Il collegio di vigilanza, composto dalla Regione e dagli altri enti e soggetti sottoscrittori dell’AQST approvato, è costituito e presieduto dal Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della «Legge» ed è responsabile del monitoraggio della corretta attuazione e della conclusione degli interventi previsti nell’AQST approvato. Il collegio svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) monitora le fasi di sviluppo, progettazione e attuazione delle attività, degli interventi e dei programmi di intervento ricompresi nell’AQST;

b) vigila, anche attraverso verifiche periodiche, s

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Art. 9 - (Soggetti attuatori)

1. I soggetti attuatori degli interventi compresi nell’AQST, individuati dagli enti e soggetti sottoscrittori dell’AQST approvato, svolgono i seguenti compiti:

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Art. 10 - (Fasi di definizione e attuazione dell’AQST)

1. La procedura per la definizione e attuazione dell’AQST si articola nelle seguenti fasi:

a) promozione e adesi

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Art. 11 - (Promozione e adesione all’AQST)

1. La Regione avvia i tavoli locali con il partenariato territoriale di cui all’articolo 4 finalizzati alla promozione dell’AQST, coinvolgendo i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della «Legge» potenzialmente interessati ad aderire all’accordo, al fine di definire i contenuti della deliberazione di cui al comma 2.

2. Il provvedimento di promozione dell’AQST, deliberato dalla Giunta regional

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Art. 12 - (Contenuti dell’ipotesi di AQST)

1. L’ipotesi di AQST, oltre agli elementi elencati all’articolo 5, comma 3, della «Legge»:

a) può definire le modalità di aggiornamento e modifica dei contenuti dell’accordo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 15;

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Art. 13 - (Approvazione dell’ipotesi di AQST, sottoscrizione e approvazione dell’accordo)

1. La Giunta Regionale approva l’ipotesi di AQST con la stessa procedura prevista per la promozione dell’accordo, ai fini della relativa conseguente sottoscrizione. L’ipotesi di AQST comprende i contenuti valid

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Art. 14 - (Monitoraggio dell’attuazione dell’AQST)

1. Il monitoraggio dell’attuazione dell’AQST implica l’invio:

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Art. 15 - (Aggiornamenti e modifiche dell’AQST)

1. L’AQST può essere aggiornato o modificato, su proposta della Regione o del partenariato territoriale:

a) al fine di recepire ulteriori priorità o progettualità di rilievo strategico, in coerenza con gli obiettivi dell

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Art. 16 - (Durata e conclusione dell’AQST)

1. L’AQST, ove finalizzato a definire un programma di interventi funzionalmente collegati:

a) per l’attuazione delle priorità di sviluppo riferite al territorio provinciale o metropolitano, assume come riferimento temporale quello di durata del PRS;

b) di particolare rilievo tematico regionale, ha durata secondo quanto stabilito dall

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Art. 17 - (Inadempimento e revoca dei finanziamenti)

1. Costituiscono fattispecie di inadempimento, da parte del soggetto attuatore di cui all’articolo 9:

a) la mancata realizzazione o il mancato monitoraggio degli interventi oggetto dell’AQST approvato;

b) la realizzazione degli interv

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TITOLO III - ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE
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Art. 18 - (Ambiti tematici, fasi della procedura di definizione e organismi per la promozione e attuazione degli AREST)

1. Le proposte di AREST, finalizzate all’attuazione di una strategia di rilancio ai sensi dell’articolo 6 della «Legge», possono essere presentate a seguito di una manifestazione regionale di interesse finalizzata ad attuare un programma di rilancio economico o anche sociale, anche in raccordo e coerenza con politiche sociali, territoriali, di sostegno al sistema rurale ed ambientali, in almeno uno dei seguenti ambiti tematici:

a) competitività delle imprese, con specifica attenzione alle esigenze di crescita delle micro e piccole imprese, dell’artigianato e delle cooperative, con filoni di intervento che riguardano principalmente l’innovazione tecnologica di prodotto e di processo, il supporto all’export, il sostegno ai processi di aggregazione delle imprese e lo sviluppo di politiche di filiera e di rete;

b) attrattività e competitività dei territori, mediante azioni idonee a promuoverle e finalizzate ad

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Art. 19 - (Modalità di promozione della manifestazione regionale di interesse, valutazione delle proposte di AREST e individuazione dell’elenco delle proposte ammissibili)

1. A seguito della pubblicazione sul BURL della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6, comma 2, della «Legge», il rappresentante legale dell’amministrazio

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Art. 20 - (Compiti della segreteria tecnica)

1. La segreteria tecnica di cui all’articolo 18, comma 4, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) effettua l’istruttoria tecnica e finanziaria delle proposte di AREST pervenute a seguito della manifestazione regionale di interesse, verificando, ai fini dell’inclusio

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TITOLO IV - ACCORDO DI PROGRAMMA
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Art. 21 - (Fasi della procedura e organismi a supporto della definizione e attuazione degli AdP di interesse regionale)

1. La procedura per la definizione di un AdP di interesse regionale si compone delle seguenti fasi:

a) promozione dell’accordo di programma e relativa adesione da parte degli enti e soggetti interessati;

b) definizione del contenuto dell’ipotesi di accordo;

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Art. 22 - (Compiti della segreteria tecnica)

1. A seguito della promozione dell’AdP, la segreteria tecnica di cui all’articolo 21, comma 3, svolge, in particolare, le seguenti attività a supporto del comitato per l’accordo:

a) redige il testo dell’ipotesi di accordo di programma e dei relativi allegati, da sottoporre al comitato per l’accordo per la relativa approvazione;

b) individua in de

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Art. 23 - (Compiti del comitato per l’accordo di programma)

1. A seguito della promozione dell’accordo di programma, il Presidente della Regione o l’assessore regionale competente per materia, se delegato, ovvero il Sindaco, il Presidente della comunità montana, il Sindaco metropolitano o il Presidente della Provincia, in caso di adesione regionale all’accordo promosso dalle rispettive amministrazioni locali, provvede ad avviare la procedura per la definizione dei contenuti dell’accordo, costituendo il comitato per l’accordo di programma.

2. Il comitato per l’accordo di programma è presieduto dal rappresentante dell’amministrazione che lo promuove. Per la Regione, il comitato è presieduto dal Presidente della Regione.

3. Al comitato compete, in particolare:

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Art. 24 - (Compiti del collegio di vigilanza)

1. A seguito dell’approvazione dell’accordo di programma ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera d), il Presidente della Regione o l’assessore regionale competente per materia, se delegato, ovvero il Sindaco, il Presidente della comunità montana, il Sindaco metropolitano o il Presidente della Provincia, in caso di adesione regionale all’accordo promosso dalle rispettive amministrazioni locali, costituisce il collegio di vigilanza, presieduto dal rappresentante dell’amministrazione che promuove l’accordo e composto dai rappresentanti degli enti e soggetti pubblici che lo hanno sottoscritto.

2. Al collegio compete, in particolare:

a) nominare una segreteria tecnica a supporto, ai sensi dell’articolo 21, comma 3;

b) vigilare e monitorare, anche attraverso

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Art. 25 - (Procedure e modalità di promozione e adesione all’AdP)

1. La proposta di promozione dell’accordo di programma, effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della «Legge», è presentata alla Giunta regionale per la relativa approvazione; tale proposta dà conto anche degli esiti della valutazione effettuata sulla sussistenza dell’interesse regionale di cui all’articolo 3 del presente regolamento. La deliberazione di promozione dell’accordo individua:

a) le opere e gli interventi, gli obiettivi generali degli stessi, gli elementi di complessità procedurale p

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Art. 26 - (Contenuti dell’Accordo di Programma ulteriori a quelli previsti dalla «Legge»)

1. L’AdP sottoscritto, oltre agli elementi indicati all’articolo 7, comma 2, della «Legge», può contenere:

a) l’articolazione in fasi funzionali della realizzazione degli interventi, con l’indicazione dei relativi tempi di attuazione e la data di conclusione prevista;

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Art. 27 - (Modalità di verifica della compatibilità dei progetti di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale per gli AdP di interesse regionale)

1. La verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento

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Art. 28 - (Approvazione dell’ipotesi di accordo, sottoscrizione e approvazione dell’AdP)

1. L’ipotesi di accordo di programma, promosso dalla Regione o con adesione regionale, è approvata con deliberazione della Giunta regionale, secondo

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TITOLO V - ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO
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Art. 29 - (Fasi della procedura di definizione dell’ALS e organismi a supporto della relativa attuazione)

1. Gli interventi e le opere di valenza locale che concorrono alla realizzazione degli obiettivi regionali contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione indicati all’articolo 1 della «Legge» possono essere realizzati mediante la promozione di un accordo locale semplificato con successiva adesione della Regione, previ:

a) valutazione sulla sussistenza dell’interesse regionale, da accertare secondo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 3 della «Legge» e dell’articolo 3 del presente regolamento;

b) verifica delle condizioni definite con la deliberazione del

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Art. 30 - (Proposta di ALS)

1. Le amministrazioni locali interessate, quando ricorrono le condizioni previste all’articolo 29, comma 1, possono proporre alla Regione l’adesione all’ALS mediante la presentazione della relativa proposta di accordo, redatta sulla base di un apposito schema definito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 8, le

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Art. 31 - (Valutazione e verifica regionale della proposta, approvazione e sottoscrizione dell’ALS)

1. Il Presidente della Regione, eventualmente di concerto con l’assessore regionale competente per materia, propone alla Giunta regionale l’adesione all’ALS, a seguito di:

a) valutazione positiva della sussistenza dell’interesse regionale ai sensi dell’articolo 3 della «Legge» e dell’articolo 3 del presente regolamento;

b) verifica positiva di sussistenza delle condiz

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Art. 32 - (Attuazione, monitoraggio, rendicontazione e conclusione dell’ALS)

1. L’amministrazione locale che ha promosso l’accordo è responsabile dell’attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti nell’ALS.

2. La relazione finale di conclusione dei lavori dell’ALS, di cui all’articolo 8, comma 5, della «Legge», redatt

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Art. 33 - (Modifiche all’ALS)

1. Le modifiche eventualmente necessarie in fase di attuazione dell’ALS sono considerate sostanziali, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 7, comma 13, lettere da a) ad e) e g), della «Legge». Non sono, in ogni caso, consentite modifiche all’accordo comportanti variante agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’articolo 8,

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TITOLO VI - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI E NORME FINALI
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Art. 34 - (Disciplina della proroga del termine di sottoscrizione degli accordi)

1. La proroga del termine per la sottoscrizione degli accordi, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i), del presente regolamento, motivata dalla complessità degli interventi, può ess

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Art. 35 - (Norma finale relativa agli AQST)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2, del presente regolamento si applicano anche agli AQST disciplinati ai sensi della

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Art. 36 - (Valutazione degli accordi in relazione alla disciplina sugli aiuti di Stato)

1. Qualora la proposta di accordo promossa dalla Regione o presentata alla Regione da uno dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della «Legge» implichi la concessione di un cofinanziamento regionale, o nel caso in cui la Regione, in relazione a tali accordi, conceda le agevolazioni di cui all’articolo 9, comma 3, della «Legge», con la deliberazione della Giunta regionale di concessione del cofinanziamento o delle agevolazioni sono verificati gli elementi di cui all’articolo 107, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e le modalità applicative delle misure costituenti aiuti di Stato con i conseguenti adempimenti relativi alle notifiche e alle comunicazioni alla Commissione Europea ai sensi dell’a

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