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Sent. C. Giustizia UE 16/07/2020, n. C-424/19

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Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 9, paragrafo 1 - Nozione di «soggetto passivo» - Persona che esercita la professione di avvocato - Decisione giurisdizionale definitiva - Principio dell’autorità di cosa giudicata - Portata di tale principio nell’ipotesi in cui tale decisione sia incompatibile con il diritto dell’Unione.

1) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una persona che esercita la professione di avvocato deve essere considerata un «soggetto passivo», ai sensi di tale disposizione.

2) Il diritto dell’Unione osta a che, nell’ambito di una controversia relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA), un giudice nazionale applichi il principio dell’autorità di cosa giudicata, qualora tale controversia non verta su un periodo d’imposta identico a quello di cui trattavasi nella controversia che ha dato luogo alla decisione giurisdizionale munita di tale autorità, né abbia il medesimo oggetto di quest’ultima, e l’applicazione di tale principio costituisca un ostacolo a che tale giudice prenda in considerazione la normativa dell’Unione in materia di IVA.

Dalla redazione