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Sent. C. Giustizia UE 28/05/2020, n. C-727/17

6620928 6620928
Rinvio pregiudiziale - Direttiva (UE) 2015/1535 - Norme e regole tecniche - Aerogeneratori - Direttiva 2006/123/CE - Nozione di «servizio» - Ambiente - Direttiva 2009/28/CE - Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili - Obiettivi nazionali generali obbligatori - Norma nazionale relativa alle procedure di autorizzazione che si applica agli impianti di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili - Proporzionalità - Normativa di uno Stato membro che prevede restrizioni quanto alla localizzazione delle centrali eoliche.

1) L’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 1535/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui l’installazione di una centrale eolica è soggetta al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale non costituisce una regola tecnica che deve essere oggetto di notifica ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva, purché tale requisito non comporti un utilizzo puramente marginale degli aerogeneratori, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) L’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che una normativa che assoggetta l’installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale non rappresenta una regola che subordina l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della stessa a una restrizione territoriale sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione di una distanza minima tra prestatori, che gli Stati membri devono notificare alla Commissione europea, conformemente all’articolo 15, paragrafo 7, di tale direttiva.

3) L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, come modificata dalla direttiva 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa che subordina l’installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale, purché tale normativa sia necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo nazionale generale obbligatorio dello Stato membro interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

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