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Sent. C. Giustizia UE 19/03/2020, n. C-45/19

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Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia - Articolo 8 - Regime transitorio - Articolo 8, paragrafo 3 - Scadenza dei contratti di servizio pubblico - Calcolo del periodo massimo fissato a 30 anni di durata - Determinazione della data a partire dalla quale il periodo massimo di 30 anni di durata inizia a decorrere.

L’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che il periodo massimo di 30 anni di durata previsto da detta disposizione per i contratti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del medesimo regolamento, inizia a decorrere dal giorno in cui è entrato in vigore detto regolamento.

Dalla redazione