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Sent. C. Giustizia UE 19/12/2019, n. C-290/19

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Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Contratti di credito ai consumatori - Articolo 10, paragrafo 2 - Informazioni da inserire nei contratti di credito - Tasso annuo effettivo globale - Mancata indicazione di una percentuale precisa di tale tasso - Tasso espresso per mezzo di un intervallo compreso tra il 21,5% e il 22,4%.

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, deve essere interpretato nel senso che osta a che, in un contratto di credito al consumo, il tasso annuo effettivo globale sia espresso non da un tasso unico, ma mediante un intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo.

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