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Sent.C. Cass. 26/01/2009, n. 1849

51645 51645
1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi di mora dovuti all’appaltatore ex artt. 35 e 36 D.P.R. 62/1063
1. Negli appalti di lavori pubblici, allorché la P.A. non abbia contestato ed abbia, invece, esplicitamente riconosciuto il credito residuo sul saldo delle opere realizzate, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, che attribuiscono all’appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora, trattandosi di ritardo nell’adempimento dell’obbligo di pagamento, da parte della P.A.

1. Ved. Cass. 10 novembre 2008 n. 26916 R; 4 giugno 2004 n. 10641 R. 1a (PM-RIPM.1) - Ved. Cass. 10 novembre 2008 n. 26916 R.
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36) [R=DPR106362]

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