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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 09/01/2018, n. 2/R
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- D.P.G.R. 22/03/2021, n. 12/R
- D.P.G.R. 11/09/2018, n. 50/R
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PREAMBOLOVisto l'articolo 121 della Costituzione, comma 4, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Visto, in particolare, l'articolo 62, comma 1, della legge regionale citata il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definiti: a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree d'integrazione socio-sanitaria: - i requisiti minimi strutturali e organizzativi; - le figure professionali preposte alla direzione delle strutture; - i requisiti professionali per il personale addetto; - i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare, di cui all'articolo 20, comma 3, della citata legge regionale; - i requisiti previsti a pena di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della citata legge regionale; b) relativamente alle strutture soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività: |
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CAPO I - Oggetto del regolamento |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 62 della legge regiona |
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CAPO II - Autorizzazione al funzionamento |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture di cui all'articolo 21 della L.R. 41/2005, di nuova istituzione, secondo quanto previsto dalla Sezione II. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle strutture già oper |
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Sezione II - Strutture residenziali e semiresidenziali di nuova istituzione |
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Art. 4 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dai legali rappresentanti delle strutture di cui all |
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Art. 5 - Requisiti strutturali ed organizzativi1. Le strutture di cui all'articolo 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requi |
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Art. 6 - Requisiti professionali per il personale1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 3, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A. |
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Art. 7 - Figure professionali preposte alla direzione1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 3, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2. |
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Sezione III - Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato |
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Art. 8 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione1. Qualora le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intendano trasferirs |
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Art. 9 - Requisiti strutturali ed organizzativi1. Le strutture di cui all'articolo 8, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requi |
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Art. 10 - Requisiti professionali per il personale1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 8, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A. |
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Art. 11 - Figure professionali preposte alla direzione1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 8, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2. |
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Sezione IV - Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi |
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Art. 12 - Domanda per l'integrazione dell'autorizzazione1. Qualora le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intendano incrementa |
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Art. 13 - Requisiti strutturali ed organizzativi1. Le strutture di cui all'articolo 12 devono possedere i requisiti minimi strutturali, limitatamente alle modifiche appor |
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Art. 14 - Requisiti professionali per il personale.1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 12, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A. 2. A ciascun |
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Art. 15 - Figure professionali preposte alla direzione1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 12, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2. 2. Il soggetto di cui al co |
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Sezione V - Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che non apportano alcuna modifica |
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Art. 16 - Mantenimento dei requisiti strutturali1. Le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non apportino alcuna mod |
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Art. 17 - Requisiti organizzativi1. Le strutture di cui all'articolo 16 devono possedere i requisiti minimi organizzativi indicati, per ciascuna tipologia |
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Art. 18 - Requisiti professionali per il personale1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 16, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A. 2. A ciascun |
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Art. 19 - Figure professionali preposte alla direzione1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 16, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2. 2. Il soggetto di cui al co |
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Sezione VI - Decadenza dell'autorizzazione |
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Art. 20 - Decadenza dell'autorizzazione1. Il comune competente adotta un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui riscontri, nelle strutture autorizzate, il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e |
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CAPO III - Comunicazione di avvio di attività |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Sezione II - Strutture soggette a comunicazione di avvio di attività |
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Art. 22 - Comunicazione di avvio di attività1. Il legale rappresentante delle strutture di cui all'articolo 21 è tenuto ad effettuare la comunicazione di avvio di attività al comune, nel cui territorio è ubicata la struttura, prima dell'inizio dell'attivit&agra |
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Art. 23 - Utenza accolta1. Le strutture di cui all'articolo 21 accolgono temporaneamente o permanentemente: a) persone maggiorenni autosufficienti, da soli o in nuclei familiari, anche in presenza di figli minorenni, che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, per le quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale; b) persone senza fissa dimora e persone con esigenze abitative e di soddisfa |
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Art. 24 - Requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della L.R. 41/2005 e le strutture di accoglienza diurna o notturna, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera |
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Art. 25 - Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della L.R. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i seguenti requisiti: |
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Art. 27 - Ulteriori requisiti organizzativi per le strutture di accoglienza1. Le strutture di accoglienza diurne o notturne, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della L.R. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i segu |
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Art. 28 - Modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari1. In relazione alla specificità dei bisogni delle persone accolte, le strutture si avvalgono delle prestazioni off |
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CAPO IV - Livello di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato |
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Art. 29 - Livello di formazione scolastica e professionale relativo agli operatori del sistema integrato sociale1. Gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato di cui alla L.R. 41/2005 devono possedere, in relazione al ruolo ricoperto, uno dei seguenti livelli di formazione scolastica o professionale: |
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CAPO V - Diffusione dati delle strutture |
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Art. 30 - Diffusione dati delle strutture1. I dati e le informazioni delle strutture di cui al presente regolamento possono essere diffusi, anche singolarmente, da |
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CAPO VI - Criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare |
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Art. 31 - Commissione multidisciplinare1. Il comune, per l'accertamento dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e per il mantenimento dell'autorizzazio |
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Art. 32 - Composizione e nomina1. La commissione multidisciplinare è nominata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale. I membri della commissione, di cui al comma 2, sono individuati dallo stesso direttore generale di concerto con la conferenza dei sindaci. |
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Art. 33 - Durata in carica1. La commissione multidisciplinare dura in carica tre anni. |
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Art. 34 - Funzionamento1. La commissione multidisciplinare opera attraverso sopralluoghi e sedute, per i quali è necessaria la presenza di tutti i componenti ovvero dei rispettivi supplenti. 2. La commissione multidisciplinare, per l'accertamento dei requisiti finalizzato al rilascio “ovvero all'integrazione dell'autorizzazione, per le str |
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CAPO VII - Composizione e procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali |
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Art. 35 - Composizione1. La commissione regionale per le politiche sociali, presieduta dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, è composta da: a) un rappresentante dei medici; b) un rappresentante degli assistenti sociali; c) un rappresentante degli psicologi; |
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Art. 36 - Procedura di nomina1. I componenti della commissione di cui all'articolo 35 sono designati dai seguenti soggetti: a) i rispettivi ordini per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c); |
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CAPO VIII - Disposizioni finali |
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Art. 38 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della |
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Allegato A |
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Allegato BParte di provvedimento in formato grafico |
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