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Sent. C. Cass. 30/01/2008, n. 2209

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1. Edilizia ed urbanistica - Luci e vedute - Distanze delle costruzioni - Divieto di «fabbrica» a distanza inferiore a quella ex art. 907 C.c.
1. La violazione del diritto di veduta del proprietario di un’unità immobiliare si determina quando viene realizzata una «fabbrica», a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, di qualsiasi materiale e forma, idonea ad ostacolare stabilmente l’esercizio della inspectio e della prospectio nonché di godere di luce ed aria dalla veduta. (Nella specie, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 907 C.c., a causa della installazione, all’estremità laterale di un balcone, di una parete, vetrata, di sottili dimensioni).

1. Conf. Cass. 7 dicembre 1994 n. 10500 R. (La nozione di «fabbrica», ai fini del divieto previsto dall’art. 907 Cod. civ., comprende l’edificazione non solo di costruzioni in muratura, ma anche di ogni opera in qualsiasi materiale e di qualsiasi forma, purché dotata di stabilità e consistenza, tale cioè da ostacolare stabilmente l’esercizio della veduta). 1a. Ved. 14 novembre 2007 n. 23572 R 1n. Codice civile - Art. 907 (Distanza delle costruzioni dalle vedute) - (c.1) Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’articolo 905. (c.2) Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. (c.3) Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
[Cod. civ. art. 907 (1n)]

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