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Sent.C. Cass. 08/02/2008, n. 3130

51336 51336
1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Per difetti di realizzazione e manutenzione - Risarcibilità dei danni
1. La discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con i quali l’Amministrazione realizza e mantiene un’opera pubblica trovano un limite nell’obbligo dell’Amministrazione medesima di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che l’inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità dell’Amministrazione per i danni arrecati a terzi.

1. Conf. Cass. 18 settembre 2007 n. 19359 R

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