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Sent. C. Stato 10/07/2007, n. 3874

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Distanza di tratto ferroviario da tronco autostradale inferiore a 25 m. - Autorizzazione ANAS - Condizionata a dichiarazione Ferrovie di assunzione responsabilità - Illegittimità
1. Qualora le Ferrovie dello Stato propongano all’ANAS la realizzazione del progetto di un tronco ferroviario a distanza inferiore ai 25 metri dall’autostrada come prescritto dall’art. 9, c. 1 della L. 24 luglio 1961 n. 729, è illegittimo il parere favorevole dell’ANAS condizionato però dal rilascio di una dichiarazione con cui le Ferrovie dello Stato assumono l’esclusiva responsabilità per gli incidenti che possano verificarsi nel tratto in cui vi sono le due opere pubbliche in aderenza.

1. L. 24 luglio 1961 n. 729 (Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali) Art. 9 - (1°c.) Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell’autostrada stessa. La distanza è ridotta a metri 10 per gli alberi da piantare. (2°c.) Le distanze di cui al comma precedente possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo consiglino, con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell’A.N.A.S., su richiesta degli interessati e sentito il Consiglio di amministrazione dell’A.N.A.S. 1a. - Ved. «Distanze legali nelle costruzioni».
(L. 24 luglio 1961 n. 729, art. 9) [R=L72961]

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