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Sent.C. Cass. 25/08/2006, n. 18532

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1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Riduzione contributiva ex art. 23, c. 2 L. 58/179 - Facoltà - Conseguenze.
1. Il beneficio della riduzione contributiva previsto dall’art. 23, comma 2, L. 4 marzo 1958 n. 179 per le ipotesi di contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti alla propria Cassa nazionale di previdenza ha carattere non obbligatorio ma facoltativo, con la conseguenza che la contribuzione versata in misura intera in detto periodo deve essere totalmente computata, come per qualsiasi iscritto, al fine della maturazione del requisito contributivo per l’accesso a pensioni erogate dalla stessa Cassa di previdenza.

1. Ved. Cass. 3 maggio 2000 n. 5554 R; 23 dicembre 1999 n. 14489.R
(L. 4 marzo 1958 n. 179, art. 23) R

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