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Sent.C. Cass. 31/05/2006, n. 13015

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1. Notaio - Obblighi - Visure catastali ed ipotecarie - Espresso esonero del notaio - Validità.
1. Rientra tra gli obblighi del notaio, che sia richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare (nella specie, scrittura privata autenticata), lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed, in particolare, il compimento delle cosiddette «visure» catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale attività per concorde volontà delle parti, dettata da motivi di urgenza o da altre ragioni.

Sugli obblighi e le responsabilità del notaio ved. Cass. 16 marzo 2006 n. 5868 R (Validità dell’esonero del notaio dall’obbligo di visure catastali ed ipotecarie - Condizioni); 15 febbraio 2006 n. 3287 R (Illecito disciplinare del notaio - Conseguenze); 11 gennaio 2006 n. 264 R (Il notaio ha l’obbligo di effettuare le visure catastali per atto pubblico di trasferimento immobiliare) .
(Cod. civ. art. 1176, c. 2)

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