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Sent.C. Cass. 17/03/2004, n. 5428

50019 50019
1. Periti industriali - Limiti di competenza - Modeste costruzioni civili - Progettazione e direzione lavori ex art. 16, lett. B), R.D. 29/274.
1. In tema di determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'attività di perito industriale è d'obbligo il riferimento al relativo regolamento professionale, disciplinato dal R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, il cui art. 16, lett. B, con specifico riferimento alla categoria dei periti edili, consente loro (anche) «la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili», così riproducendo la medesima locuzione contenuta nell'art. 16 lett. M del R.D. n. 274 del 1929 relativo all'ordine dei geometri: quanto all'indagine concretamente volta ad accertare se una costruzione destinata a civile abitazione sia da considerarsi modesta (e rientri, pertanto, nella competenza professionale del perito), essa non può prescindere dalla valutazione delle difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano, nonché dalle capacità (intese come cognizioni tecniche) occorrenti per affrontarle, tenuto conto anche dell'evoluzione della tecnica edilizia, di talché il concetto di «modesta costruzione civile» è, nel tempo, inevitabilmente soggetto ad adeguarsi allo stato della cultura tecnica dei predetti professionisti ed ai moderni metodi di costruzione, secondo un accertamento in fatto che, ove congruamente motivato dal giudice di merito alla stregua di una valutazione priva di vizi logici, risulta insindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Sui limiti di competenza dei periti industriali ved. C. Stato VI 16 novembre 2000 n. 6136 R (È esclusa dalla competenza professionale dei periti industriali elettrotecnici la progettazione di costruzione e/o di allestimento di veicoli a motore); V 29 gennaio 1999 n. 83 R e V 10 marzo 1997 n. 248 R (Per i periti industriali edili - così come per i geometri - è ammissibile la progettazione di opera privata con la sottoscrizione di ingegnere od architetto, per supervisione); C. Stato V 10 novembre 1992 n. 1257 R (Rientra nei limiti di competenza del perito industriale edile la progettazione di modeste costruzioni civili, ex art. 16 R.D. 1929 n. 275); Cass. 27 gennaio 1988 n. 736 R (Competenza dei periti industriali limitata a costruzioni civili modeste - Criterio tecnico qualitativo, e non puramente quantitativo, di accertamento).

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