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Sent. C. Cass. 15/07/2003, n. 11031

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1. Professionisti - Onorario - Ritardato pagamento - Debito di valuta - Conseguenze - Risarcibilità del maggior danno - Onere di prova ex art. 1224 Cod. civ. - Necessità.

1. Il credito del professionista per il compenso spettantegli in ragione dell’attività svolta nell’esecuzione di un contratto d’opera ex artt. 2230 ss. Cod. civ. è di valuta, e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell’inadempimento del cliente; esso dà luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova di danno, mentre, ai fini del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma dell’art. 1224, 2° c. Cod. civ., incombe sul professionista l’onere di dedurre e poi provare che il pagamento tempestivo da parte del cliente gli avrebbe consentito, mediante l’opportuno impiego della somma, d’evitare o limitare gli effetti della sopravvenuta inflazione.


(Cod. civ. art. 1224, 2° c. e artt. 2230 ss.)

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