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Sent.C. Cass. 10/09/2003, n. 13223

49578 49578
1. Appalti ll.pp. - Contratto - Cessione - Divieto - Limiti.
1. In tema di opere pubbliche, ai fini del riconoscimento dell’operatività del divieto di cessione di credito, previsto dall’art. 339 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, non è sufficiente che tale cessione, in mancanza di accettazione da parte dell’amministrazione committente, sia intervenuta prima del limite temporale rappresentato dall’avvenuta effettuazione delle operazioni di collaudo, e segnatamente dall’approvazione del corrispondente certificato, occorrendo piuttosto apprezzare se la cessione stessa risalga o meno ad una data posteriore alla scadenza del termine, fissato dall’art. 5, 4° comma, della L. 10 dicembre 1981 n. 741, per l’approvazione sopra indicata, dal momento che l’inutile decorso di siffatto termine, senza che la medesima amministrazione abbia fornito la prova che la relativa omissione o il relativo ritardo siano dipesi da fatto imputabile all’impresa, determina il venir meno dell’efficacia del divieto anzidetto.


(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 339; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5, c. 4) [R=L74181]

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