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Sent.C. Conti 03/03/2003, n. 707

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - A professionista esterno - Condizioni.
1. Un Comune può ricorrere all'opera di professionisti esterni soltanto qualora per l'attività richiesta non vi siano dipendenti comunali competenti; è pertanto illegittimo l'incarico di consulenza affidato a terzi dal Comune in materia di urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici ed ambiente (coordinamento con progettisti e direttori dei lavori ecc.) e il quale richiede prestazioni che il personale stesso del Comune normalmente svolge o può senz'altro svolgere.

1a. ) - Sulla inammissibilità dell'incarico professionale da parte della pubblica Amministrazione e di enti pubblici in generale a professionisti esterni salvo che in casi ed a condizioni particolari ved. Cass. 13 febbraio 2003 n. 2139 R; C. Conti, Centr. I 14 febbraio 2002 n. 47 R e 8 aprile 2002 n. 107 R

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