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Sent.C. Cass. 26/04/2003, n. 6579

49381 49381
1. Appalti - Intermediazione di mano d'opera - Divieto - Capitali, macchine ed attrezzature dell'appaltante utilizzate dall'appaltatore - Presunzione di pseudoappalto illecito - Condizione.
1. In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie (pseudoappalto) vietata dall'art. 1, comma 1, della L. n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore. La sussistenza o meno della modestia di tale apporto (sulla quale riposa l'indicata presunzione «iuris et de iure») deve essere accertata in concreto dal giudice alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto e il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato.

1. Nella specie - continua la massima - la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva escluso la sussistenza di una ipotesi di interposizione fittizia in quanto l'appaltatore, oltre all'attività di noleggio di auto, che richiedeva l'uso dei mezzi e delle attrezzature dell'appaltante, svolgeva la manutenzione ordinaria e straordinaria della auto in totale autonomia e con gestione a proprio rischio, sostenendo i relativi oneri. 1a. (IOP.2) - Sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, ex art. 1 L. 23 ottobre 1960 n. 1369, ved. Cass. 10 gennaio 2003 n. 243 R (Responsabilità solidale di committente ed appaltatore per inosservanza del divieto di intermediazione di manodopera - Inapplicabilità dell'art. 3 L. 60/1369 a contratti d'appalto con enti pubblici territoriali); 8 gennaio 2003 n. 81 (Il divieto di intermediazione di manodopera sussiste anche per aziende municipalizzate ma entro certi limiti). 1n. - L. 23 ottobre 1960 n. 1369 - Art. 1 - (1°c.) - È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.
(L. 23 ottobre 1960 n. 1369, art. 1, c.1)[R=L136960]

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