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Sent.C. Cass. 06/03/2003, n. 3348

49349 49349
1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi di mora - Prescrizione 5 anni ex art. 2948 Cod.civ. - Inapplicabilità.
1. La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 Cod.civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità; la disposizione non è pertanto applicabile, in difetto del richiamato requisito della periodicità, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 da versarsi in unica soluzione.

1a. - Ved. Cass. 17 gennaio 2003 n. 669 R
(Cod.civ. art. 2948 n. 4; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 33) [R=DPR106362]

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