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Sent.C. Cass. 30/07/2002, n. 11250

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Strada - Insidia non visibile - Onere della prova.
1. Ai fini dell'accertamento della responsabilità risarcitoria di cui all'art. 2043 Cod.civ. dell'Amministrazione e dell'Ente concessionario per i danni subiti dall'utente stradale, incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile (rappresentata, nella specie, da una chiazza di gasolio su una corsia stradale percorsa in ore serali), ma non anche il comportamento colposamente omissivo dell'Ente concessionario per non avere tempestivamente rimosso o segnalato l'insidia pur avendone avuto notizia (come invece affermato dal giudice di merito, con decisione cassata dalla Corte suprema per violazione dell'art. 2697 Cod.civ.).

Ved. Cass. 19 luglio 2002 n. 10577 R
(Cod.civ. artt. 2043 e 2697)

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