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Sent.C. Stato 03/06/2002, n. 3068

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Taglio delle ali ex art. 21 L. 94/109 - Finalità.
1. La norma dell'art. 21 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 secondo la quale, ai fini della esclusione delle offerte anomale dalle gare d'appalto di lavori pubblici, deve procedersi al cd. "taglio delle ali", persegue l'obiettivo di eliminare in partenza le offerte distanti manifestamente dai valori medi onde evitare l'influenza che esse possono avere sulla media dei ribassi; il ribasso così individuato riporta ad unica categoria anche più offerte quando esse hanno, casualmente o no, la stessa misura. Pertanto l'indicazione del 10% delle offerte da escludere dalla media si deve intendere, oltre che in senso numerico, in senso logico, cosicchè il valore medio in questione è determinato anche da offerte identiche ad altra considerata fuorviante o ininfluente; diversamente verrebbe meno la funzione correttiva sia del computo della media e sia dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali, a cui si riferisce l'art. 21 della legge ai fini dello scarto degli estremi.

Ved. C. Stato VI 14 gennaio 2002 n. 157R.
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 2)R

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