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Sent.C. Cass. 12/12/2001, n. 15665

48606 48606
1. Appalti - Intermediazione di manodopera - Divieto - Ex L. 60/1369 - Criterio di applicazione.
1. Ai fini della configurabilità del divieto di appalto di manodopera di cui all'art. 1 L. 23 ottobre 1960 n. 1369, al di fuori delle ipotesi presuntive previste dal comma 3 di tale articolo, occorre in concreto accertare la qualità, le caratteristiche e la specializzazione dell'impresa, dovendosi verificare, in particolare, anche in caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, se il presunto appaltatore abbia dato vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma ed abbia assunto, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito, tenuto conto che un'autonomia gestionale, relativa alla conduzione aziendale, alla direzione del personale, alla scelta delle modalità e dei tempi di lavoro, è configurabile anche se le caratteristiche del servizio affidato siano determinate dal committente.

Ved. Cass. pen. III 13 giugno 2001 n. 23769[R=WP13G0123769].
(L. 23 ottobre 1960 n. 1369, art. 1)[R=L136960]

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