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Sent. C. Cass. 15/02/2001, n. 2228

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme ex artt. 873 ss. Cod.civ. - Nozione di costruzione - Manufatto costituito da più parti funzionalmente collegate - Valutazione unitaria - Necessità.
1. Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e segg. Cod.civ. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi «costruzione» qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, dalla sua destinazione; in particolare, quando si realizzi un edificio dotato di sporti od oggetti, ovvero un'opera ad esso accessiva consistente in sporti od oggetti, questi, ove non presentino funzione completamente meramente decorativa ma dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati nell'immobile, del quale vengono a costituire un accessorio o una pertinenza di guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità, assumono il carattere di costruzione e se ne deve tener conto ai fini dell'accertamento del rispetto della normativa sulle distanze; a maggior ragione qualora le distanze tra costruzioni siano stabilite in un regolamento edilizio comunale che non preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie.


(Cod.civ. artt. 873 ss.)

Dalla redazione

  • Distanze tra le costruzioni
  • Pianificazione del territorio
  • Urbanistica

Distanze legali tra le costruzioni, fasce di rispetto e vincoli di inedificabilità

AMBITO APPLICATIVO DELLE NORME SULLE DISTANZE (Valenza delle norme sulle distanze legali; Concetto di “costruzione” o “edificio” ai fini delle norme sulle distanze legali) - DISTANZE TRA EDIFICI NEI RAPPORTI TRA VICINI (Distanze tra costruzioni; Muro sul confine; Muro di cinta; Particolari manufatti edilizi (pozzi, cisterne, tubi, ecc.); Alberi e siepi; Luci e vedute; Patti in deroga tra privati; Violazione delle norme sulle distanze e tutela dei diritti dei vicini) - DISTANZE TRA EDIFICI AI FINI DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (Distanze nelle nuove costruzioni; Distanze negli interventi di demolizione e ricostruzione; Costruzioni in confine con le piazze e le vie pubbliche; Distanze tra edifici e deroghe del Piano Casa; Deroghe a distanze e altezze per interventi finalizzati al risparmio energetico) - MODALITÀ DI CALCOLO DELLE DISTANZE TRA EDIFICI (In genere; Modalità di misurazione; Rilevanza delle sporgenze ai fini del calcolo; Cosa debba intendersi per “parete finestrata”; Computo dei balconi aggettanti) - FASCE DI RISPETTO E VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ (Cimiteri; Strade pubbliche; Ferrovie; Aeroporti; Suoli boschivi interessati da incendi; Corsi d’acqua pubblici; Linee elettriche).
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia