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Sent. C. Cass. 03/11/2000, n. 14354

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Fabbrica pericolosa - Eseguita a distanza non regolamentare - Demolizione - Necessità. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme nuove più rigorose - Inapplicabili ad opera già ultimata.
1. In tema di distanze legali, la norma dell'art. 890 Cod. civ. volta a preservare il vicino da ogni possibile danno insito nella destinazione della costruzione, contiene una elencazione meramente esemplificativa sicché la disciplina ivi prevista deve ritenersi applicabile agli immobili destinati ad allevamenti avicunicoli che contenendo un rilevante numero di capi per il loro sfruttamento commerciale producano esalazioni ed altri effetti dannosi per il vicino; il termine nella norma richiamata va inteso in senso estensivo comprensivo non solo dei regolamenti generali e di quelli particolari ma anche della normativa generale dettata in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi; la norma attribuisce al vicino una tutela immediata e diretta per il rispetto delle distanze prescritte e quindi la possibilità di chiedere ai sensi dell'art. 872 comma 2 Cod. civ., la riduzione in pristino indipendentemente dallo stabilire se tali norme regolamentari o regionali siano integrative o non delle disposizioni del Codice civile. 2. In tema di distanze fra costruzioni la disciplina successiva più rigorosa non è applicabile qualora l'opera risulti già ultimata prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

1a. In materia di distanze di sicurezza da fabbriche o depositi pericolosi, ved. Cass. 7 febbraio 2000 n. 665[R=W7F00665] (Necessaria osservanza dell'art. 890 Cod. civ. per gli impianti pericolosi); Cass. 11 agosto 1997 n. 7466R (Necessità di ordine di demolizione di fabbrica pericolosa costruita a distanza non regolamentare); C. Stato V 13 novembre 1995 n. 1556R, Cass. 16 giugno 1992 n. 7411R, 23 maggio 1992 n. 6217[R=W23MA926217], S.U. 20 febbraio 1992 n. 2092R sulla distanza minima delle abitazioni prescritta per la costruzione di un impianto di depurazione, S.U. 12 giugno 1990 n. 5714[R=W12G905714] sulla azione di un privato contro un Comune per l'installazione di una discarica di rifiuti in prossimità della sua abitazione (il privato aveva chiesto la chiusura della discarica al fine di evitare esalazioni pregiudizievoli e il risarcimento del danno); 28 gennaio 1985 n. 432 (Riguarda un impianto di riscaldamento installato da un condomino nel sottosuolo di un cortile interno in fabbricato condominiale: la caldaia, il bruciatore e il deposito del carburante non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 889 Cod. civ. sulle distanze per pozzi, cisterne, fossi e tubi bensì alla norma dell'art. 890 Cod. civ. sulle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi e pericolosi).
(Cod. civ. artt. 872, 2° c. e 890)

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