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Sent. C. Cass. pen. 26/11/1999, n. 2733

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo artistico e storico - Progetti che lo interessano - Approvazione - Necessità per qualsiasi opera. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo artistico e storico - Violazione ex art. 59 L. 1939 n. 1089 - Anche da struttura provvisoria - Condizioni. 3. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo artistico e storico - Violazione - Reato di pericolo astratto ex artt. 11, 18 e 59.
1. L'art. 18 L. 1° giugno 1939 n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, che prevede la preventiva approvazione dei progetti delle opere che si intendano eseguire sulle cose tutelate dalla legge, si riferisce alle opere di qualunque genere, comprendendo con tale espressione qualsiasi manufatto, anche se di limitata entità volumetrica ed a carattere precario, purché idoneo ad arrecare pregiudizio all'interesse tutelato. 2. Può integrare la violazione prevista dall'art. 59 L. 1° giugno 1939 n. 1089 anche la realizzazione di una struttura provvisoria, purché idonea ad incidere sulla integrità ed unitarietà dell'uso del bene immobile ad interesse storico-artistico, nel senso della diminuzione del godimento estetico complessivo. 3. Il reato previsto e punito dagli artt. 11, 18 e 59 L. 1° giugno 1939 n. 1089 è reato di pericolo astratto o presunto, ma per la sua configurabilità in concreto occorre un minimo di idoneità offensiva della condotta posta in essere, ossia che tale condotta sia in concreto idonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma, e quindi ad incidere sulla integrità del bene immobile ad interesse storico-artistico, nel senso della diminuzione del godimento estetico complessivo.

1a. Sul vincolo storico ed artistico all'attività edilizia ved. C. Stato VI 3 gennaio 2000 n. 27R (Valutazione discrezionale dell'Amministrazione); Cass. pen. V 7 luglio 1999 n. 10514 [Contravvenzioni ex art. 20, lett. c) L. 1985 n. 47 ed artt. 18 e 59 L. 1939 n. 1089]; Cass. pen. III 20 ottobre 1999 n. 11965 [Il reato ex art. 20, lett. c), L. 1985 n. 47 che si commette con attività edilizia senza l'osservanza di un esistente vincolo storico, artistico e archeologico].
(L. 1° giugno 1939 n. 1089, art. 18)R (L. 1° giugno 1939 n. 1089, art. 59) (L. 1° giugno 1939 n. 1089, artt. 11, 18 e 59)

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