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Sent.C. Stato 19/04/2000, n. 2340

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1. Appalti oo.pp. o compravendita - Criterio distintivo.
1. Il contratto d'appalto (di lavori pubblici, nella specie) differisce dal contratto di compravendita per la prevalenza non soltanto quantitativa ma anche funzionale, secondo l'intenzione delle parti, del lavoro rispetto alla fornitura dei materiali e dei beni; e perciò si verte esclusivamente nell'ipotesi di appalto quando il committente ha l'interesse che il fornitore di un determinato impianto lo installi, come impresa, in un complesso immobiliare e non l'interesse di acquistare l'impianto stesso, così che il corrispondente ed essenziale impegno del fornitore-impresa sia quello della collocazione dell'impianto nel complesso immobiliare.

Ved. Cass. 17 dicembre 1999 n. 14209R (Per la distinzione fra vendita ed appalto bisogna anche avere riguardo alla volontà dei contraenti per cui si ha appalto quando la prestazione costituisce un mezzo per la produzione dell'opera).

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