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Sent.C. Cass. 18/03/2000, n. 3196

47571 47571
1. Appalti - Intermediazione di manodopera - Divieto - Appalti leciti - Individuazione.
1. In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, gli appalti leciti di opere e servizi non sono soltanto quelli esemplificati dall'art. 3 L. 23 ottobre 1960 n. 1369, ma tutti quelli che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto. (Nella specie, la Corte suprema ha annullato per vizio di motivazione la sentenza impugnata che, pur avendo fatto riferimento a corretti principi di diritto, aveva escluso l'illiceità dell'appalto in relazione a fattispecie in cui, sotto diversi profili, risultavano aspetti di diretta organizzazione, direzione e controllo dei dipendenti della ditta appaltatrice da parte del personale delle Ferrovie dello Stato - soggetto committente - oltre che di utilizzazione da parte dei medesimi di mezzi messi a disposizione dell'appaltante).

Ved. Cass. 18 giugno 1999 n. 6128R.
(L. 23 ottobre 1960 n. 1369, art. 3)[R=L136960,A=3]

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