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Deliberaz. G.R. Sardegna 08/05/2018, n. 23/2

Direttive per il rilascio dell'autorizzazione per interventi di riutilizzo del patrimonio minerario diversi dalla coltivazione del giacimento, ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della L.R. 9 marzo 2015, n. 5.
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Testo del documento

L'Assessore dell'Industria ricorda che, nel corso della legislatura, sono state presentate diverse iniziative di tipo scientifico, turistico, ma anche produttivo destinate al riutilizzo del patrimonio minerario regionale. Cita l'Accordo tra Regione Autonoma della Sardegna con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per il progetto ARIA da attuarsi con la partecipata Carbosulcis SpA all'interno dell'area mineraria di Seruci; come pure l'Accordo tra Regione Autonoma della Sardegna, Università degli Studi di Sassari, INFN e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per la realizzazione di una infrastruttura a basso rumore sismico ed antropico dedicata al Progetto SAR-GRAV in collaborazione con la partecipata in house IGEA SpA nella struttura di Sos Enattos a Lula.

L'Assessore comunica inoltre che sono pervenute anche proposte da operatori privati intenzionati a sfruttare le infrastrutture minerarie in considerazione delle loro particolari caratteristiche di isolamento, con particolare riferimento alla miniera di San Giovanni in località Bindua, frazione di Iglesias, attualmente gestita da IGEA SpA.

L'Assessore ricorda inoltre le numerose iniziative di recupero, riconversione e di valorizzazione ai fini culturali e turistici, avviate dalla Regione Sardegna anche attraverso incentivi statali, che hanno portato alla valorizzazione museale delle aree minerarie dismesse inserite quindi in percorsi turistici.

Le varie iniziative illustrate hanno tutte come presupposto l'utilizzo dei siti minerari quali infrastrutture per l'insediamento di attività non minerarie, nello specifico di sviluppo turistico, di ricerca scientifica ovvero di sviluppo industriale come pure di vere e proprie attività o servizi produttivi orientati al mercato.

L'Assessore ricorda che, con la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 articolo 20, commi 7 e 9, si è inteso prevedere l'autorizzazione per il riutilizzo del patrimonio minerario diverso dalla coltivazione del giacimento. In particolare la legge ha come fine la promozione e l'agevolazione del riutilizzo del patrimonio minerario dismesso per fini produttivi diversi da quelli minerari con particolare riferimento alle attività di valorizzazione per scopi di ricerca scientifica e tecnologica, turistici, culturali e sociali.

Nello specifico viene previsto che "il riutilizzo dei siti minerari dismessi e delle relative pertinenze per lo svolgimento di attività diverse da quelle minerarie, anche nell'ambito di una concessione mineraria vigente, è assoggettato ad autorizzazione regionale, previo parere dell'ente locale territorialmente competente, da esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, e la loro conduzione è soggetta alla specifica normativa in materia di miniere".

Inoltre la legge introduce il rilascio di una "concessione" per la gestione dei siti minerari e delle relative pertinenze minerarie per finalità produttive diverse da quelle mi

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Allegato - Direttive per il rilascio dell'autorizzazione per interventi di riutilizzo del patrimonio minerario diversi dalla coltivazione del giacimento, ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della L.R. 9 marzo 2015, n. 5


Art. 1 - Finalità

1. Le presenti Direttive, in attuazione dell'articolo 20, commi 7 e 9, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, e in raccordo con quanto previsto dall'art. 18.1 delle Direttive in materia di Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia e s.m.i. (Allegato A alla Delib. G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018), stabiliscono i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale per gli interventi di valorizzazione e attività connesse, diversi dalla coltivazione del giacimento, relativi a:

- miniere dismesse;

- cantieri minerari dismessi;

- cantieri minerari attivi.

2. Le presenti Direttive, inoltre, prescrivono la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria al rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di riutilizzo del patrimonio minerario di cui al comma precedente, nonché la disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione a soggetti pubblici e privati.


Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti Direttive si intende per:

a) miniera dismessa: insieme di opere od infrastrutture (edifici, impianti fissi interni o esterni, pozzi, gallerie, macchinari, apparecchi ed utensili, impianti destinati all'arricchimento del minerale) realizzate per ed in funzione della coltivazione del minerale, non più destinate a tale scopo e riconducibili ad un permesso di ricerca od a una concessione mineraria non più vigente;

b) cantieri minerari dismessi: insieme di opere od infrastrutture (edifici, impianti fissi interni o esterni, pozzi, gallerie, macchinari, apparecchi ed utensili, impianti destinati all'arricchimento del minerale) realizzate per ed in funzione della coltivazione del minerale, non più destinate a tale scopo e riconducibili ad un permesso di ricerca od a una concessione mineraria vigente, per le quali l'autorità competente abbia valutato:

a. che possono essere separate senza pregiudizio della miniera ai sensi del RD 1443/1927;

b. o che non possono, ai sensi del RD 1443/1927, essere separate dalla miniera senza pregiudizio della stessa, ma che l'utilizzo per attività diverse da quelle minerarie sia compatibile con le finalità proprie della miniera ed in particolare con le attività di messa in sicurezza e chiusura;

c) cantieri attivi: insieme di opere od infrastrutture (edifici, impianti fissi interni o esterni, pozzi, gallerie, macchinari, apparecchi ed utensili, impianti destinati all'arricchimento del minerale) riconducibili a un permesso di ricerca od a una concessione mineraria vigente e funzionali alla coltivazione del giacimento, per le quali l'autorità competente abbia valutato che l'utilizzo per attività diverse da quelle minerarie sia compatibile con le finalità proprie della miniera ed in particolare con la coltivazione e la realizzazione delle opere di messa in sicurezza;

d) intervento di riutilizzo del patrimonio minerario: attività di recupero funzionale e di riutilizzo a fini di ricerca scientifica, turistica, culturale o produttiva di miniere di

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