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Sent. C. Cass. pen. 17/12/1998, n. 4820

47498 47498
1. Disturbo - Ad occupazioni e riposo persone - Con rumore ex art. 659 Cod. pen., 1° e 2° comma.

1. L'elemento che differenzia le due autonome fattispecie configurate rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'art. 659 Cod. pen. è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacché ove esso provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi la condotta rientra nella previsione del comma 2 del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità; qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio della attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui al comma 1 art. 659 Cod. pen., per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo. (Fattispecie nella quale la Corte suprema ha ritenuto applicabile l'art. 659 comma 1 Cod. pen., in quanto le emissioni rumorose non erano state provocate dalla attività di una discoteca, bensì dal relativo impianto di condizionamento).


(Cod. pen. art. 659, commi 1 e 2)

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