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Sent.C. Cass. 22/02/2000, n. 1965

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1. Appalti - Responsabilità dell'appaltatore - Anche per realizzazione di progetto altrui - Obbligo di controllo correzione degli eventuali errori.
1. L'appaltatore, anche quando realizzi un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente ma conservando una propria autonomia, ha l'obbligo di controllare e correggere gli eventuali errori di progetto in quanto è tenuto ad eseguire l'opera secondo le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente; conseguentemente è responsabile per i vizi imputabili al progetto fornito dal committente salvo che abbia operato come nudus minister in condizione di completa subordinazione alle direttive da quello impartite anche a mezzo del direttore dei lavori.


(Cod. civ. artt. 1655, 2043, 2055)

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