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Sent. C. Cass. 27/12/1999, n. 14588

47258 47258
1. Appalti oo.pp. - Riserve - Per sospensione lavori - Tempestività - Necessità.
1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 54 del R.D del 1895 n. 350 la riserva, che concerne ogni pretesa di maggiori compensi, rimborsi o indennizzi, per qualsiasi titolo e in relazione a qualsiasi situazione nel corso della esecuzione dell'opera, è tempestiva solo se inserita nel registro della contabilità generale al momento della prima iscrizione successiva alla insorgenza del fatto dannoso; in caso di sospensione dei lavori, qualora l'appaltatore abbia firmato il registro di contabilità con riserva, deve esplicarla nel termine di quindici giorni ai sensi dell'art. 54 citato, senza che possa attribuirsi alcun rilievo alla durata della sospensione o che possa operarsi una distinzione tra sospensione legittima e illegittima. (Nella specie, la SC, in applicazione degli esposti principi, ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto valida la riserva formulata a due anni dall'inizio della sospensione disposta per ordine del Consiglio di Stato assumendo che fosse il lungo tempo trascorso a rendere illegittima la sospensione originariamente legittima).


(R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 53 e 54)[R=RD25MA95,A=53]

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