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Sent.C. Cass. 27/09/1999, n. 10703

47211 47211
1. Danni a terzi - Da cose in custodia - Responsabilità del "custode" ex art. 2051 Cod. civ. - Limiti - Fattispecie di danno cagionato (ad utente di strada proprietà di ente pubblico).
1. In tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. dell'ente pubblico proprietario di una strada per i danni subiti da un utente di essa sulla base di un apprezzamento sia delle condizioni stradali che del corrispondente comportamento colposo del danneggiato).

1. Sulla responsabilità come custode, ex art. 2051 Cod. civ., ved. Cass. 30 marzo 1999 n. 3041R.
(Cod. civ. art. 2051)

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