FAST FIND : GP3975

Sent.C. Conti 15/04/1999, n. 438

47169 47169
1. Appalti oo.pp. - Gara - Turbativa d'asta - Per pagamento di tangenti - Valutazione del danno erariale.
1. Qualora nella gara d'appalto di un'opera pubblica si configuri turbativa d'asta dovuta al pagamento di tangenti, il danno arrecato all'erario può essere determinato con valutazione equitativa quale somma di due componenti: una diretta, costituita dall'importo del denaro incassato illecitamente (che è una quota del prezzo di aggiudicazione dell'appalto) ed una, indiretta, corrispondente al discredito derivato all'amministrazione pubblica appaltante anche per la pubblicità che ai fatti è stata data dalla stampa.

1. Contra C. Conti, Lombardia 25 marzo 1999 n. 381/ELR. 1a. (GARE PROC.3) - Sulla turbativa d'asta ved. Cass. pen. III 11 novembre 1998, n. 11665[R=WP11N9811665] (Il reato di turbata libertà degli incanti ex art. 353 Cod. pen. può configurarsi esclusivamente nelle ipotesi previste dall'asta pubblica e dalla licitazione privata); VI 14 febbraio 1995 n. 1542[R=WP14F951542] (In caso di turbativa d'asta, il pubblico ufficiale che sia rimasto estraneo all'accordo ma che compie un atto inteso a favorire i privati autori della turbativa è colpevole del delitto di abuso d'ufficio ex art. 323 Cod. pen.); VI 30 agosto 1993 n. 8259[R=WP30AG938259] [1. Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile anche in una trattativa privata ma soltanto nel caso in cui questa, al di là del nomen iuris, si svolga mediante una gara assimilabile al pubblico incanto o alla licitazione privata - 2. Il reato suddetto può essere commesso oltre che con violenza o minaccia oppure con doni, promesse, collusioni anche - come precisa l'art. 353 Cod. pen. pur senza individuarli nominativamente - con altri mezzi fraudolenti (come il mendacio di un pubblico ufficiale, p.e. nell'esprimere parere sulla idoneità di un'offerta]). Codice penale Art. 323 (Abuso d'ufficio) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito (omissis). Art. 353 (Turbata libertà degli incanti) - Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti è punito (omissis). Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è... (omissis).

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino