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Sent. C. Cass. pen. 09/10/1998, n. 12164

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1. Edilizia ed urbanistica Attività edilizia Opera in conglomerato cementizio armato Disciplina ex L. 1971 n. 1086 Condizioni.
1. Per l'art. 1, 1° comma, della L. 5 novembre 1971 n. 1086 sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un «complesso di strutture» in conglomerato cementizio ed armature che assolvono una funzione statica; pertanto ad un'opera in cui manca una pluralità di strutture essendo costituita da un'unica struttura - come l'architrave di una porta o il solaio di una stalla - non è applicabile la disciplina della L. 1971 n 1086.


[L. 5 novembre 1971 n. 1086, artt. 1, 3, 4, 7, 13R; Circ. Min. ll.pp. 14 dicembre 1974 n. 11951; L. 25 marzo 1982 n. 94, art. 7, 2° comma, lett. a)R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 20, lett. b)R; D.M. 14 febbraio 1992; D.M. 9 gennaio 1996].

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