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Sent. C. Cass. 04/12/1997, n. 12299

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Vedute dirette - Art. 907 Cod. civ. - Obbligo di rispetto distanza di tre metri - Sussiste anche per muro di cinta.
1. L'obbligo di osservare la distanza di tre metri dalle vedute dirette aperte nella costruzione eretta sul fondo finitimo, di cui all'art. 907 Cod. civ., integrando gli estremi di un divieto assoluto (e, come tale, indipendente dall'esistenza e dalla misura di un concreto nocumento all'esercizio della veduta medesima), va osservato anche quando l'erigenda costruzione sia costituita da un muro di cinta, essendo l'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto per questo manufatto (art. 878 Cod. civ.) espressamente limitato a quelle di cui all'art. 873 Cod. civ., per cui sussiste il dovere del proprietario, che intenda proteggere il fondo dalle indebite intrusioni altrui con un muro, di erigerlo a distanza legale dalle vedute del vicino, aperte tanto iure proprietatis quanto iure servitutis.

1. Ved. Cass. 30 novembre 1988 n. 6497[R=W30N886497].
(Cod. civ. artt. 873, 878, 907)

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