FAST FIND : GP3160

Sent. C. Cass. 19/01/1985, n. 148

46354 46354
1. Professionisti - Onorario - Debito di valuta - Rivalutazione monetaria - Condizioni
1. Il compenso dovuto ad un professionista per l'assolvimento di un singolo incarico costituisce un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, la cui svalutazione monetaria, da stabilirsi con riferimento al diminuito potere di acquisto della moneta, non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che al suo riguardo possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 C.p.c. attenendo essa alle somme di danaro dovute per crediti di lavoro, come specificamente e tassativamente elencati nell'art. 409 C.p.c., fra i quali non rientra la prestazione d'opera non continuativa o non coordinata.

1. Ved. Cass. 7 febbraio 1983, n. 1017[R=W7F831017], 15 marzo 1980 n. 1747.[R=W15M801747]

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino