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Sent.C. Cass. 14/01/1985, n. 35

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1. Appalti - Pagamenti all'impresa - Ritardo - Debito di valuta - Rivalutazione monetaria - Condizioni, ex art. 1224, 2° c. Cod. civ.
1. In tema di contratto d'appalto l'obbligazione del committente di pagamento del prezzo all'appaltatore costituisce un debito pecuniario (o di valuta) in relazione al quale, in caso di inadempimento del committente, l'appaltatore, di cui sia stata riconosciuta la qualità di imprenditore, ha diritto al maggior danno derivante dalla svalutazione della moneta, ai sensi del 2° c. dell'art. 1224 C.c., purché la maggiore utilità che la somma tempestivamente pagata avrebbe potuto procurargli, risulti provata, anche se soltanto in base al notorio acquisito alla comune esperienza e a semplici presunzioni fondate sulle sue condizioni e qualità personali e sulle modalità di impiego del denaro.

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