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Sent. C. Cass. 23/05/1986, n. 3448

46311 46311
1. Appalti oo.pp. - Riserve - Decadenza - Rinuncia dell'Amministrazione a farla valere - Ammissibilità.
1. Nell'appalto di opera pubblica, il quale integra un'ipotesi di ricorso dell'Amministrazione a strumenti privatistici, ancorché al fine del perseguimento delle sue finalità istituzionali, trova applicazione, in difetto di deroghe apportate dalle norme speciali, la disciplina del diritto comune. Pertanto, nel caso di decadenza dell'Impresa dal diritto di conseguire maggiori compensi, per la tardività dell'iscrizione delle relative riserve nel registro a contabilità, deve riconoscersi la configurabilità di una rinuncia dell'Amministrazione a far valere tale decadenza, vertendosi in tema di interessi patrimoniali disponibili soggetti alle regole generali di cui agli artt. 2964 ss. C.c.; e detta rinuncia, in quanto atto di autonomia negoziale, può essere manifestata anche tacitamente, in relazione a comportamene incompatibili con la volontà di invocare la decadenza medesima.

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