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Sent.C. Cass. 24/02/1986, n. 1118

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1. Appalto - Corrispettivo - Domanda dell'appaltatore per il pagamento - Debito di valuta - Sopravvenuta svalutazione monetaria - Rilevanza - Condizioni.
1. La domanda dell'appaltatore diretta al pagamento del corrispettivo dovuto dal committente, investe un'obbligazione avente ad oggetto originariamente la prestazione di una somma di denaro e quindi un debito di valuta, con la conseguenza che la sopravvenuta svalutazione monetaria non comporta l'adeguamento automatico di tale credito ma può soltanto implicare il riconoscimento di un maggior danno ai sensi del 2° c. dell'art. 1224 C.c., a condizione che l'appaltatore stesso ne abbia fatto espressa richiesta nel giudizio di primo grado, attesa l'autonomia di quest'ultima rispetto alla domanda rivolta al pagamento del corrispettivo dell'appalto.

La sentenza si uniforma al principio enunciato dalla Cass. S.U. 14 luglio 1983 n. 4814 [R=W14L834814]sulla domanda dell'appaltatore diretta alla quantificazione ed al pagamento del corrispettivo, a norma dell'art. 1657 C.c. ( « Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarlo, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice » ). La rivalutazione automatica del credito si applica invece per il debito di valore, quale è rappresentato dal risarcimento del danno da fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, che comporta l'obbligo della totale reintegrazione del patrimonio del danneggiato con l'adeguamento di questa all'effettivo valore monetario in dipendenza della svalutazione verificatasi fra l'evento lesivo e la liquidazione del danno. In questo caso la rivalutazione può essere chiesta dal creditore per la prima volta anche in appello; e pure se non è chiesta è effettuabile anche dal giudice, d'ufficio ed in grado d'appello (ved. anche Cass. 13 febbraio 1981 n. 894).[R=W13F81894] 1. Conf. Cass. S.U. 14 luglio 1983 n. 4814[R=W14L834814], 20 marzo 1982 n. 1818[R=W20M821818], 12 novembre 1981 n. 598 [R=W12N81598].

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