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Sent.C. Cass. 10/02/1987, n. 1411

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1. Appalti - Contratto - Recesso unilaterale del committente - Applicabilità dell'art. 1671 e non 1661 C.c.
1. In materia di appalto, allorquando il committente, anziché portare a compimento l'opera, sia pure difformemente dalla originaria previsione, abbia dato disdetta del contratto, lasciando l'opera stessa incompleta e sottraendo, così, all'appaltatore l'esecuzione della parte non ancora eseguita, non si configura l'ipotesi disciplinata dall'art. 1661 C.c. - che accorda al committente la facoltà di apportare variazioni, anche in meno, al progetto nei limiti di un sesto del prezzo complessivo convenuto - vertendosi, invece, nella diversa ipotesi del recesso unilaterale che, secondo la disposizione dell'art. 1671 C.c., può essere esercitato ad nutum dal committente in un qualunque momento successivo alla conclusione del contratto e, quindi, anche nel corso dell'esecuzione dell'opera, con il correlativo obbligo a suo carico di lasciare indenne l'appaltatore dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno.

1. Ved. Cass. 29 luglio 1983 n. 5237[R=W29L835237], 14 giugno 1972 n. 1870.[R=W14G721870]
C.c. artt. 1661, 1671

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