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Sent.C. Cass. 29/04/1988, n. 3238

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1. Appalti oo.pp. - Registro di contabilità - Sottoscrizione del legale rappresentante della Committente - Non occorre quella del direttore dei lavori.
1. In tema d'appalto di opera pubblica, la sottoscrizione del registro di contabilità, da parte del legale rappresentante della società appaltatrice, spiega per essa effetti vincolanti, anche con riguardo all'omessa formulazione di riserve per ulteriori compensi, senza che rilevi la mancata presentazione di detta contabilità pure alla firma del direttore tecnico dei lavori nominato dalla società medesima.


L. 30 marzo 1942 n. 511, art. 4[R=L51142,A=4]; R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 54 [R=RD25MA95,A=54]

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