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Sent. C. Cass. pen. 30/01/1990, n. 335

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1. Prevenzione infortuni - Scavi di trincee e pozzi - Armature di sostegno - Obbligo - Esonero - Condizioni e limiti - Valutazione dei pericolo ex ante - Necessità.
1. La « sufficiente garanzia di stabilità anche in relazione alla pendenza delle pareti », richiesta dall'art. 13 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 ai fini dell'esclusione dell'obbligo di applicare armature di sostegno nello scavo di trincee e pozzi profondi più di metri 1,50, va intesa nel senso che la consistenza del terreno deve essere tale da far ritenere insussistente qualunque pericolo, anche remoto, di franamento o cedimento delle pareti, pericolo da valutarsi ex ante, cioè riportandosi al momento dell'effettuazione dello scavo e tenendo presenti tutte le circostanze concretamente conosciute o conoscibili dall'agente che possano in qualsiasi modo contribuire a compromettere la stabilità del terreno anche nel corso del lavoro.

1. Ved. D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, art. 13 (Pozzi, scavi e cunicoli).
D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 art. 13R

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