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Sent. C. Cass. pen. 05/05/1994, n. 1428

45204 45204
1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Violazione leggi regionali modificative o integrative norme di controllo - Art. 20 lett. a) L. 1985 n. 47 - Applicabilità.
1. E' configurabile il reato di cui all'art. 20 lett. a) L. 28 febbraio 1985 n. 47, nell'ipotesi di violazione delle leggi regionali, che costituiscono integrazione o modifica delle norme per il controllo dell'attività urbanistica ed edilizia. (Nella specie trattavasi di costruzione alberghiera, sita nella zona circostante per una larghezza di 30 metri, ad area boscata in territorio di Aosta; in detta area la L. 15 giugno 1978 n. 14 della Regione Val d'Aosta vieta l'edificazione, con l'esclusione del caso di rilascio di nullaosta dell'Assessore regionale all'urbanistica, su parere del Comitato regionale per la partecipazione territoriale, mancante nella specie, la Corte, alla luce del riportato principio, ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo dell'immobile).

1a. Ved. nota 1a. a Cass. 7 aprile 1994 n. 3292.R
L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 20 lett. a) R

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