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Sent.C. Cass. 01/02/1994, n. 967

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1. Appalti - Contratto - Potere di ingerenza del committente nella direzione dei lavori - Responsabilità dell'appaltatore - Esclusione - Condizioni.
1. In tema di appalto anche nel caso in cui risulti contrattualmente riservato al committente il potere di ingerirsi nella direzione dei lavori appaltati deve intendersi di massima mantenuto all'appaltatore un margine di autonomia che gli impone di attenersi comunque alle regole dell'arte e di assicurare alla controparte il risultato tecnico conforme alle sue esigenze, cosicché la responsabilità dell'appaltatore può restare esclusa solo quando egli abbia reso edotto il committente dell'erroneità e della incongruenza delle istruzioni esecutive impartitegli e ciò nonostante abbia dovuto attenersi a dette istruzioni per essergli state le stesse ribadite.

1. Conf. Cass. 31 gennaio 1989 n. 593 R e 31 marzo 1987 n. 3092 R
C.c. artt. 1655 e 1667

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