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Sent.C. Cass. 25/08/1995, n. 9000

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1. Appalti oo.pp. - Prevenzione infortuni - Norme applicabili - Lavori con rischi di caduta dall'alto - Artt. 10 D.P.R. 1956 n. 164 e 2087 Cod. civ. - Applicabilità - Limiti.
1. In caso di esecuzione di qualsiasi opera che esponga i lavoratori a rischi di caduta dall'alto, trova applicazione la generale norma di cui all'art. 10 D.P.R. 7 gennaio 1989 n. 164, che prescrive l'utilizzazione di cintura di sicurezza debitamente agganciata, e comunque l'art. 2087 Cod. civ., che impone l'adozione delle opportune misure antinfortunistiche in caso di situazioni non direttamente contemplate dalla normativa antinfortunistica, ogni volta in cui non sia accertata l'impossibilità di caduta degli operai da qualunque punto del piano di lavoro, per effetto di specifici apprestamenti (collocazione, a seconda dei casi, di tavole sopra le orditure e di sottopalchi) previsti dall'art. 70 D.P.R. n. 164 cit. per i lavori da eseguirsi su lucernai, tetti, coperture e simili. Nella specie la Corte suprema ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva accertato in sede civile, ai fini dell'azione di regresso proposta dall'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro, la responsabilità penale di quest'ultimo per le lesioni riportate da un bracciante agricolo che era caduto al suolo mentre si trovava su una scala intento a sostituire una lastra di plastica di una serra).

1. Ved. Cass. 6 settembre 1988 n. 5048.[R=W6S885048]
Cod. civ. art. 2087 ; D.P.R. 7 gennaio 1989 n. 164, artt. 7 e 10[R=DPR16489,A=7]

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