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Sent. C. Cass. 08/01/1992, n. 104

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1. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori - Indennizzo per gli oneri subiti - Rinunzia dell'appaltatore - Validità - Condizioni - Successive riserve - Ammissibili per rinunzia non valida. 2. Appalti oo-pp. - Riserve - Parere del C.T.A. del Provveditorato oo pp. - Non equivale a provvedimento di risoluzione della controversia (M.d.r.) (RIS).
1. La rinuncia, quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, può riguardare anche diritti futuri ed eventuali, purché determinati o determinabili nel loro contenuto e nella loro estensione, col solo limite che non esistano di legge o che non si tratti di diritti indisponibili; pertanto, in tema di appalto conferito da un Ente pubblico, la validità della rinuncia dell'appaltatore all'indennizzo degli oneri derivanti dalla sospensione dei lavori postula, sia nel caso previsto dall'art. 30 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, sia nel caso dell'art. 29 D.P.R. cit., l'accertamento che al momento della rinuncia fosse prevedibile il tempo della sospensione e, in relazione a tale elemento, fosse determinabile (attraverso la previsione della misura dell'indennizzo) il contenuto e l'estensione del diritto rinunciato, senza che in ordine al problema della validità di detta rinuncia possa incidere il potenziale esercizio della facoltà del creditore di richiedere lo scioglimento del contratto. 2. La lettera con cui la Pubblica Amministrazione comunica il parere negativo espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche sulle riserve formulate dall'impresa, non può essere equiparata al provvedimento di risoluzione della controversia da adottarsi ai sensi del R.D. 25 maggio 1895 n. 350; e da essa quindi non decorre il termine di 60 gg. di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063. (M.d.r.)

1. In questa sentenza viene ribadito, riguardo alla «rinunzia», il principio - costantemente enunciato dalla Corte suprema - in forza del quale la dichiarazione che l'Appaltatore trascriva nel verbale di sospensione dei lavori, obbligandosi a rinunziare al diritto di richiedere indennizzi o danni per la sospensione stessa, può anche non essere valida (e può quindi diventare ammissibile una successiva riserva e formulazione di richieste di risarcimento relativa a quella sospensione dei lavori). Compete al giudice di merito - la cui decisione al riguardo non sarà soggetta a sindacato di legittimità (cioè non potrà essere sindacata o modificata dalla Corte di Cassazione) se sarà sorretta da motivazione logica, congrua e corretta (Cass. 18 febbraio 1977 n. 745) - [R=W18F77745] valutare se, al momento della formulazione della rinunzia, sussistevano la volontà abdicativa dell'Appaltatore ed i requisiti per la validità della rinunzia stessa. (Cass. 1977 n. 745). Ed ai fini di questa valutazione, il giudice dovrà stabilire se, al momento in cui la rinunzia è stata espressa, fosse o meno prevedibile il tempo di durata della sospensione; e se a quel momento, in relazione al suddetto elemento, fossero determinabili il contenuto e l'estensione del diritto rinunciato (attraverso la previsione della misura dell'indennizzo conseguentemente dovuto dalla P.A.) (Cass. 1992 n. 104).
Capitolato generale oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 29 e 30[R=DPR106362,A=29] Regolamento oo.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 23, 53, 54, 64, 91, 100, 107; [R=RD25MA95,A=23] D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 42, 46 e 47[R=DPR106362,A=42]

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