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Sent.C. Conti 01/06/1992, n. 35

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1. Opere pubbliche - Lavori in economia - Cottimo fiduciario - Ammissibilità - Condizioni - Determinati tipi di intervento e particolare urgenza. 2. Opere pubbliche - Lavori in economia - Cottimo fiduciario - Inammissibilità per interventi richiedenti progettazione complessa. 3. Opere pubbliche Lavori in economia - Per evitare economie di bilancio Inammissibilità. 4. Opere pubbliche Lavori in economia - Inammissibilità per evitare aggravamento, da eventi atmosferici, dello stato già precario di un immobile. 1 a 4
1. Il ricorso al cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 66 e segg. R.D. 25 maggio 1895 n. 350 e 11 L. 18 marzo 1958 n. 240 per la realizzazione di opere pubbliche è ammissibile solo se correlato a determinate tipologie di intervento ed in presenza di condizioni di urgenza particolarmente cogenti, il cui accertamento deve essere operato con riferimento alla fattispecie concreta. 2. Ai fini della legittimità del ricorso al cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 66 e segg. R.D. 25 maggio 1895 n. 350 e 11 L. 18 marzo 1958 n. 240 per la realizzazione di opere pubbliche occorre che si tratti di interventi di semplice realizzazione e resi necessari da una situazione di urgenza che sia tale in senso tecnico e si ponga, inoltre, con carattere di immediatezza; conseguentemente sono incompatibili con l'istituto in questione gli interventi che richiedono invece una progettazione complessa e tempi di realizzazione non brevi, ai quali meglio si adattano altre fattispecie legali. 3. L'opportunità di evitare economie di bilancio non costituisce motivo di urgenza nel senso richiesto dalla legge ai fini della legittimità del ricorso al cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 66 e segg. R.D. 25 maggio 1895 n. 350 e 11 L. 18 marzo 1958 n. 240 per la realizzazione di opere pubbliche. 4. Gli eventi atmosferici che potrebbero aggravare lo stato già precario di un immobile non sono sufficienti a giustificare l'esecuzione in economia di un intervento di restauro inserito in un ampio programma di recupero edilizio.

3. Ved. C. Conti, Stato 23 novembre 1984 n. 1500.[R=WCO23N841500] 1. a 4. L. 18 marzo 1958 n. 240 (Normativa sul Magistrato del Po), art. 11: Nei casi previsti dall'art. 6 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i lavori da appaltare a trattativa privata a cura del Magistrato per il Po e degli altri organi decentrati della Amministrazione dei lavori pubblici si sente esclusivamente il parere dell'ingegnere del capo del Genio civile, quando l'importo dei lavori non superi le lire 30 milioni. Gli organi centrali e decentrati del Ministero dei lavori pubblici possono, in caso di urgenza, disporre l'esecuzione di lavori in economia anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 66 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, e successive modificazioni. Per tali lavori, quando il loro importo non superi le lire 30 milioni si sente esclusivamente il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.
Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 66 ss. [R=RD25MA95,A=66]L. 18 marzo 1958 n. 240, art. 11[R=L24058,A=11]

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