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Sent.C. Cass. 24/04/1992, n. 4940

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1. Appalti - Equo compenso - Per cause geologiche, idriche e simili - Nozione di cause simili.
1. L'art. 1664, 21 c. C.c., che riconosce all'appaltatore il diritto ad equo compenso in presenza di cause geologiche, idriche e simili determinanti una sopravvenuta onerosità per l'appaltatore medesimo, eccedente i limiti delle prestazioni contrattuali, con l'uso dell'aggettivo «simili» riconosce soltanto altre cause che presentino le stesse qualità e caratteristiche di quelle precedenti, esplicitamente menzionate e non anche le sopravvenienze oggettive di tipo diverso dalle cause naturali, quantunque produttive di effetti analoghi o simili, tra le quali il fatto dell'uomo, che non abbiano sostanzialmente mutato il regime geologico od idrico del suolo o del mare. (Nella specie, la Corte suprema, enunciato il su esposto principio, ha confermato la decisione del giudice del merito la quale aveva escluso che nella previsione dell'art. 1664 C.c. rientrasse il fatto dell'uomo costituito dalla presenza di una mina inesplosa nel tratto di mare che doveva essere dragato dall'appaltatore).

1. Sull'equo compenso ved. Cass. S. U. 26 luglio 1990 n. 7551 R, Cass. 15 marzo 1989 n. 1289 R, 9 giugno 1988 n. 3923 R; 5 febbraio 1987 n. 1121 R; 14 gennaio 1987 n. 173 R; 12 aprile 1986 n. 2599 R; 26 gennaio 1985 n. 387 [R=W26GE85387]; 13 marzo 1982 n. 1638.[R=W13M821638] In questa sentenza la Corte di cassazione continua a sostenere l'interpretazione restrittiva delle «cause simili» di cui all'art. 1664, 2° c., Cc., in contrasto con la prevalente dottrina e giurisprudenza di merito (ed anche con la giurisprudenza della stessa Cassazione precedente la Cass. 19 marzo 1980 n. 1818)[R=W19M801818] le quali invece ritengono - con argomentazioni logiche e convincenti - che quell'espressione («cause simili») debba essere interpretata estensivamente, per cui nella formula «cause geologiche, idriche e simili» al termine «simili» non può essere attribuito il significato di cause pur sempre naturali, come afferma la Corte suprema; esso va invece inteso come comprensivo di qualsiasi circostanza (naturale e non naturale) estranea e non imputabile alle parti che produce gli identici effetti delle cause geologiche e idriche Per l'art. 1664, 2° c., Cc. ved. nota 1 a precedente Cass. 15 aprile 1992 n. 4563R
C.c. art. 1664, 2° c.

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