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Sent. C. Cass. 16/03/1993, n. 3109

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1. Luci e vedute - Vedute dirette, laterali ed oblique - Vedute - Inspectio e prospectio in alienum - Trasformazione del balcone in veranda da parte del condominio - Soggezione all'osservanza delle distanze previste dall'art. 907 C.C. - Esclusione - Condizioni
1. Il condominio che abbia trasformato il proprio balcone in veranda, elevandola sino alla soglia del balcone sovrastante, non è soggetto, rispetto a questa, all'osservanza delle distanze prescritte dall'art. 907 C.c. nel caso in cui la veranda insista esattamente nell'area del balcone, senza debordare del suo perimetro, in modo da non limitare la veduta in avanti e a piombo del proprietario del balcone sovrastante, giacché l'art. 907 citato non attribuisce a quest'ultimo la possibilità di esercitare dalla soletta o dal parapetto del suo balcone una inspectio o prospectio obliqua verso il basso e contemporaneamente verso l'interno della sottostante proprietà.

1. Ved. Cass. 28 gennaio 1984 n. 682.[R=W28GE84682]
C.c. art. 907

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